Adeguamenti Statutari Obbligatori per ASD/SSD

Il D. Lgs. n. 36/2021 (art. 7 co. 1 quater) prevede che ASD/SSD debbano adeguare i propri statuti alle disposizioni previste dallo stesso articolo; Lo mancata conformità dello statuto ai criteri di cui sopra rende inammissibile la richiesta di iscrizione al RASD e, per quanti vi sono già iscritti, comporta la cancellazione d’ufficio dallo stesso. Lo L n. 191/2023, di conversione del D.L. n. 145/2023, ha prorogato al 30 giugno 2024 il termine entro il quale ottemperare agli obblighi di adeguamento statutario, usufruendo dell’esenzione dall’IMPOSTA di REGISTRO per la registrazione esclusivamente delle stesse modifiche; l’inosservanza rende inammissibile la richiesta di iscrizione al RASD e, per quanti vi sono già iscritti, comporto la cancellazione d’ufficio dallo stesso Registro. Nello specifico.

• Le ASD/SSD si costituiscono con atto scritto in cui va indicata la sede legale.

 

Nello STATUTO devono essere espressamente previsti:

• La denominazione;

• l’oggetto sociale con specifico riferimento all’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica;

• la previsione della possibilità di esercitare attività diverse (attivi. secondarie e strumentali): le ASD/SSD possono esercitare attività diverse da quelle principali di cui sopra, condiziono che l’atto costitutivo o lo statuto Io consentano oche abbiano carattere secondario e strumentale rispetto allo attività istituzionali, secondo criteri e limiti che saranno definiti con decreto. • l’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione;

• l’assenza di fini di lucro ai sensi dell’articolo 8 del D.I.go 36/2021; • le norme sull’ordinamento interno ispirato o principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con lo previsione dell’elettività delle coriche sociali, fotte salve le SSD per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;

• l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi do parte degli organi statutari;

• le modalità di scioglimento dell’associazione;

• l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento ASD/SSD.

• Inserimento nuovi criteri di Incompatibilità (ai sensi dell’articolo 11 D.Lgs. n. 36/2021): fatto divieto agli amministratori di ASD/SSD di ricoprire qualsiasi carica in altro ASD/SSD affiliato alla medesima FSN, DSA o EPS riconosciuti dal CONI.

• Per gli ETS iscritti al RUNTS, che si iscrivono nel RASD, il requisito dell’esercizio in via principale dell’attività dilettantistico di si al co. 1, lett. b) dell’art. 7 del D.Lgs n. 36/2021, non e richiesto. Tali Enti, potranno, quindi, svolgere altre attività di interesso generalo oltre all’attività sportiva.

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