Relativamente a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 36/2021, per i co.co.co sportivi e per gli amministrativo gestionali, il calcolo del superamento o meno delle soglie di esonero contributivo e fiscale viene effettuato in base al principio generale di cassa, tenendo conto del preciso momento in cui viene pagato il corrispettivo per la prestazione di lavoro sportivo. Ma ai sensi dell’art. 51, comma 1, del TUIR fanno però eccezione i pagamenti effettuati entro il 12 gennaio dell’anno successivo per prestazioni realizzate nell’esercizio fiscale precedente per i quali si applica il principio di “cassa allargato” (si considerano percepiti in un certo periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono). L’Amministrazione finanziaria ha ribadito (CM 326/97), che questo è un principio obbligatorio che comporta l’automatica retrodatazione ai fini fiscali dei pagamenti effettuati ad inizio anno. Si tratta inoltre di un principio che opera anche con riferimento ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (circ. Agenzia delle Entrate 6 luglio 2001 n. 67) come le co.co.co. sia sportive che amministrativo gestionale. Di conseguenza le somme corrisposte entro il 12 gennaio 2024 per prestazioni effettuate nel corso del 2023, per il principio di “cassa allargata., sono da considerare come corrisposte a dicembre 2023:
• sia ai fini delle franchigie previste per il lavoro sportivo che per le eventuali ritenute ai fini contributivi (al superamento dei 5.000 C) e ai fini reddituali (al superamento della relativa franchigia dei 15.000 C) da versare entro il 16 gennaio; il periodo di riferimento da indicare nel modello F24 è dicembre 2023:
• sia ai fini dell’autocertificazione che il collaboratore sportivo deve rilasciare prima di ogni pagamento;
• sia ai fini certificazione unica come redditi dell’anno 2023 (i compensi per le prestazioni effettuate nel 2023 pagate entro il 12 gennaio confluiranno nelle certificazioni uniche 2024 del collaboratore sportivo).
Infine, ricordiamo che tale principio di “cassa allargata” non si applica il principio di cassa allargata per i compensi pagati a titolari di partita IVA e sulle prestazione di lavoro autonomo occasionale