L’articolo 16, comma 2-bis, lettera a), del decreto Anticipi proroga al 30 giugno 2024 (rispetto al precedente termine del 31 dicembre 2023) le disposizioni di cui:
- all’art. 7, comma 1-quater del d.lgs. n. 36 del 2021 (prevede che tutte le ASD/SSD adeguino i propri statuti alle nuove disposizioni del Titolo Il, Capo I (che ricomprende gli articoli da 6 a 12), del medesimo decreto. L’eventuale difformità comporta l’inammissibilità della richiesta di iscrizione al RASD e, per gli enti già iscritti, la cancellazione d’ufficio dallo stesso), e
- all’art. 12, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 36/2021 (stabilisce che le modifiche statutarie adottate entro la data normativamente prevista «sono esenti dall’imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli statuti alle disposizioni del decreto»).
Si ritiene, in merito, che, oltre alle modifiche riguardanti gli elementi di cui all’articolo 7 del d.lgs. n. 36 del 2021, siano da ricomprendere nel regime di esenzione dall’imposta di registro anche le ulteriori modifiche o integrazioni statutarie previste dal decreto 36/2021, riguardanti, in particolare:
1) la possibilità di esercitare attività secondarie e strumentali rispetto a quelle istituzionali (art. 9 comma 1, d.lgs. n. 36/2021);
2) la ridefinizione delle clausole di incompatibilità degli amministratori (art. 11 comma 1, d.lgs. n. 36/2021).