Pubblicato, in data 21/02/24, il primo elenco di mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva

Premesso che

1.I’Art. 25 del Decreto 36/2021 definisce Lavoratore sportivo: l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo iscritto nel RASD, nonché a favore delle FSN, delle DSA, degli EPS, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato.

2. È lavoratore sportivo ogni altro tesserato, ai sensi dell’articolo 15, che svolge verso un corrispettivo a favore dei soggetti di cui sopra le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

3. Le mansioni necessarie, oltre a quelle indicate nel primo punto, per lo svolgimento di attività sportiva, sono approvate con decreto dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport. Tale elenco è tenuto dal Dipartimento per lo sport e include le mansioni svolte dalle figure che, in base ai regolamenti tecnici delle FSN e delle DSA, anche paralimpiche, sono necessarie per lo svolgimento delle singole discipline sportive e sono comunicate al Dipartimento per lo sport, attraverso il CONI e il CIP per gli ambiti di rispettiva competenza, entro il 31 dicembre di ciascun anno. In mancanza, si intendono confermate le mansioni dell’anno precedente.

4. E’ stato pubblicato, in data 21/02124 il decreto di approvazione del primo elenco di mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva ai sensi dell’art. 25 comma 1-ter del d. Igs. 36/2021, sulla base dei regolamenti tecnici delle singole discipline sportive, comunicate dalle FSN e dalle DSA, anche paralimpiche, al Dipartimento per lo Sport attraverso il CONI e il CIP. Anche a tali figure (da considerare per singola disciplina sportiva in base a quanto stabilito dalla singola FSN/DSA) potranno essere applicati i vantaggi e le semplificazioni previste per il cosiddetto “LAVORATORE SPORTIVO” .

Il mansionario potrà essere scaricato al seguente link chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgIclefindmkajIhttps://www.sportgoverno.itImediaIbenm bOjx/dpcm-mansionario-22-gennaio-2024 signed.pdf

Le società affiliate all’Ente di promozione Sportiva CSEN, nonché i comitati periferici e i settori sportivi dell’Ente dovranno individuare le figure, rientranti nel concetto di lavoro sportivo, verificando, in relazione all’attività sportiva esercitata, secondo quanto previsto dalla FSN/DSA di riferimento.

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